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L’esame finale, con valore di esame di stato abilitante alla professione di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (ex art. 7 del D.I. 19 febbraio 2009), è organizzato in due sessioni definite a livello nazionale (Ottobre/Novembre e Marzo/Aprile), sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'esame finale di laurea consiste:
- una prova per la dimostrazione di abilità tecniche e professionali
- discussionedi una tesi (di ricerca o compilativa / in italiano o in lingua inglese) formulata su tematiche della riabilitazione
psichiatrica.

Come si consegue la laurea?
La laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste.
Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

Per l’ammissione alla prova finale e alla discussione della tesi di Laurea lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico. Lo studente deve inoltre provvedere per tempo, se necessario, alla verbalizzazione degli ultimi esami sostenuti ma non ancora registrati.

 

In cosa consiste l'Esame di Laurea?

Considerata la normativa nazionale e tenuto conto delle circolari ministeriali e interministeriali vigenti in materia, la prova finale è
unica e si compone di due momenti di valutazione diversi, cioè una prova pratica ed una prova che consiste nella redazione della
tesi e la seguente dissertazione:

  • la prova pratica può svolgersi in due modalità alternative. 1) Simulazione pratica in modo da permettere al candidato di dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le abilità pratiche, tecniche e relazionali inserite nel contesto operativo previsto dal proprio profilo professionale; 2) Prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. Entrambe le modalità potranno essere integrate con un colloquio ove la commissione, in accordo con l'Associazione di categoria, lo ritenessero necessario.
  • la dissertazione della tesi di laurea riguardante tematiche della Riabilitazione Psichiatrica. Tramite questa prova la Commissione potrà valutare il livello di autonomia, di elaborazione e di discussione che il candidato ha raggiunto al termine del proprio percorso di studi.

Le commissioni giudicatrici per la prova finale vengono proposte dal CCdS al Magnifico Rettore a cui spetta la nomina tramite Decreto Rettorale (art. 9, comma 7, lett. c) del Regolamento di Facoltà. Sono composte da almeno 7 membri fino ad un massimo di 11. I membri della commissione devono essere titolari di insegnamento o di attività didattica integrativa presso il CdS ad eccezione dei 2 commissari nominati dall’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.

(estratto dal regolamento del CdL, art. 10)

Sistema di valutazione
Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:
a. della media ponderata, secondo il numero dei CFU dei singoli insegnamenti, del voto conseguito, espressa in centodecimi;
b. dell’incremento di voto, pure espresso in centodecimi e fino a un massimo di 10, conseguito nella prova finale. Il superamento  della prova pratica permette, al massimo, l’attribuzione di 5 punti. La discussione della tesi permette, al massimo, l’attribuzione di 5 punti;
c. dell’eventuale incremento di voto (1/110) legato al conseguimento della laurea entro la durata normale del CdS;
d. dell’eventuale incremento di voto legato al conseguimento di lode ottenuta negli esami di profitto (0,1 punti per lode);
e. dell’eventuale incremento di voto (massimo 1/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale.
La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che hanno conseguito un punteggio finale ≥ 113 e almeno 3 lodi negli esami di profitto.

(estratto dal regolamento del CdL, art. 11)